Statuto

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI

FRIULI VENEZIA GIULIA – F.C.FVG

STATUTO

TITOLO I – DELLA   FEDERAZIONE

Art.1 – DENOMINAZIONE e   AMBITI di RAPPRESENTANZA

1) La Federazione Campeggiatori Friuli Venezia Giulia,  di seguito nominata F.C.FVG quale sostenitrice del turismo all’aria aperta rappresenta la Confederazione Italiana Campeggiatori C.I.C, attuandone gli indirizzi programmatici relativi alla Regione FVG, in osservanza dell’Art.10 dello Statuto Confederale, a tutela degli interessi di quanti praticano il Turismo all’aria aperta, sia stanziale che itinerante.

2)  Non ha fine di lucro, ha durata indeterminata e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.

3) La sede legale è in FVG con sede di prima applicazione nella città di Trieste.
La sede amministrativa può coincidere con quella legale.

La variazione della Sede  legale potrà avvenire con delibera dell’Assemblea Federale a maggioranza semplice

Essa potrà inoltre, con semplice norma regolamentare integrativa, stabilire anche altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.

4)  La F.C.FVG. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 2 – SCOPI

1)  Promuove, coordina e tutela l’attività campeggistica, il turismo itinerante, l’associazionismo ricreativo e culturale fra i campeggiatori. In particolare del volontariato, delle attività di tempo libero e sportive, della promozione Turistica nella propria Regione,in Italia ed all’estero, anche avvalendosi delle Associazioni Confederate;

2)  Rappresenta e tutela i propri associati e quanti praticano il turismo all’aria aperta, in tutte le sue forme e modalità, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e della natura;

3)  Promuove e ricerca la collaborazione degli Enti pubblici Regionali, Provinciali e Comunali per lo sviluppo del Turismo all’Aria Aperta sia stanziale che itinerante.

Studia e propone l’emanazione di leggi e regolamenti  Regionali in materia di turismo all’aria aperta, fornendo la collaborazione per la loro formazione.

4)   Opera per ottenere dalle Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in comodato, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, aree di sosta attrezzate destinate al parcheggio temporaneo urbano dei veicoli ricreazionali dei turisti itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero, alla custodia e all’assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché alla gestione delle predette realizzazioni.

6)  Promuove e ricerca la collaborazione degli Organi di Stampa Regionale e locale a favore delle attività delle Associazioni Federate e degli scopi fissati dal presente Statuto

7) Promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici di tutti gli Associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con le finalità statutarie e gli indirizzi
Confederali.

8)  Promuove, coordina le attività delle Associazioni Federate e collabora con queste per l’attuazione delle Attività di interesse Regionale, Nazionale od Internazionale.

9) Promuove ed organizza corsi per il corretto utilizzo in viaggio dei veicoli ricreazionali con particolare attenzione al massimo rispetto dell’ambiente, della natura e delle vigenti leggi.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 3 – MEMBRI-ADERENTI

1) Della Federazione Campeggiatori FVG fanno parte, quale associati: le Associazioni aventi la sede Legale nella Regione FVG che condividano le finalità dello Statuto Federale e Confederale ai quali dovranno aderire.

Art.4 – RAPPORTI tra ASSOCIATI e FEDERAZIONE

1)    Le cariche negli Organi sociali delia F.C.FVG e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l’interesse dell’Ente, senza perseguire interessi in conflitto con quest’ultimo.

2)  Tutti gli iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione accettano il presente Statuto ed il Regolamento Generale, in ogni sua parte.

Art.5 – RAPPORTI con la CONFEDERAZIONE

1) Tutti gli iscritti alle Associazioni aderenti alla F.C.FVG ed i membri della F.C.FVG. accettano lo Statuto ed il Regolamento della F.C.FVG e della Confederazione Italiana Campeggiatori, in ogni loro parte e s’impegnano ad osservarli ed a propagandarli.

2)  Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti con le modalità previste dallo Statuto Federale e Confederale sono definitive.

3)  I ricorsi, in ogni caso, devono essere effettuati secondo i modi ed i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Confederazione al Collegio dei Probiviri competente per livello.

TITOLO III – GARANZIE   STATUTARIE

Art. 6 – CLAUSOLA   COMPROMISSORIA

1) Tutti gli iscritti alla F.C.FVG. riconoscono espressamente, per la soluzione dei contrasti e vertenze, unicamente l’autorità prevista dalla C.I.C. assumendo l’obbligo di non adire, per tutto quanto in relazione alla loro attività nell’ambito della Federazione, altra autorità all’infuori di quella prevista dal presente Statuto, e dallo Statuto Confederale in qualunque caso e senza alcuna eccezione.

Art. 7 – ATTIVITÀ* degli ORGANI

1) L’attività dei vari Organi della Federazione si svolge secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Federale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea.

TITOLO IV – ASSOCIAZIONI

Art. 8 – LE ASSOCIAZIONI

1) Fanno parte della F.C.FVG. i sodalizi, costituiti secondo i criteri di cui all’Art.8 dello Statuto Confederale e con le modalità di cui al Regolamento Generale della Confederazione.

2) La Federazione non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole Associazioni.

Art. 9 – CESSAZIONE di APPARTENENZA

1) Le Associazioni cessano di appartenere alla Federazione come da art. 9 dello Statuto Confederale e con le modalità fissate dal Regolamento Generale della Confederazione.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE    TERRITORIALE

Art. 10 – RAPPRESENTANZA Federale

1) La Federazione riunisce le Associazioni Regionali, di cui all’art. 8 della Statuto Confederale, coordinandone e armonizzandone l’attività con gli interessi generali della Confederazione. La Federazione rappresenta e tutela sul piano Regionale la C.I.C.

La Federazione deve richiedere ed ottenere, previa autorizzazione dell’Assemblea Nazionale Confederale, l’iscrizione ali’ Albo Regionale quale Associazione Regionale continuando a .godere degli stessi diritti ed oneri nel totale rispetto ed osservanza dello Statuto Confederale.

Art. 11 – SOCI

1)   Sono gli iscritti alle Associazioni aderenti F.C^FVG (art. 11 statuto e art. 2 regolamento C.I.C.) Sono anche Soci della Federazione e della Confederazione.

Sono obbligati all’osservanza degli art. 4 e 5 del presente statuto.

2)  La Federazione può deliberare una quota sociale Regionale, previa autorizzazione dell’Assemblea Confederale.

3)  Tutte le quote sociali non sono trasmissibili, salvo che per causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO VI ORGANI   ISTITUZIONALI

Art. 12 – ORGANI

Sono Organi istituzionali della Federazione, come dall’Alt. 12/2 dello Statuto C.I.C.:

  • a) L’Assemblea Federale
  • b) Il Consiglio d’Amministrazione
  • e) Il Presidente Federale
  • d) Il Collegio dei Revisori della Federazione
  • e) Il Collegio dei Probiviri della Federazione

Art. 13 – RAPPRESENTANZA Confederale

1) La Federazione, le Associazioni, sono rappresentati sul piano Nazionale ed Internazionale dalla C.I.C. – Confederazione Italiana Campeggiatori.

Art. 14 – DURATA delle CARICHE

1)      I componenti degli organi collegiali, devono essere eletti a scrutinio segreto. 3)   Le cariche elettive della Federazione hanno la durata di tre anni

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ’

1) Non possono essere eletti negli Organi di cui all’art. 12 coloro che sì trovano in una situazione di cui all’art. 2382 Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, o coloro che hanno ascendenti o discendenti in servizio stabile presso Federazione e la C.I.C. o coloro che – come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento – hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse della Federazione e della C.I.C. ovvero in società ed imprese volte al profitto, sovvenzionate sotto qualunque forma della Federazione e della C.I.C.

2) Non possono essere eletti nell’Assemblea i dipendenti e coloro che esercitano attività che potrebbe essere in concorrenza o in conflitto con gli obiettivi, i principi ispiratori e/o interessi economici della Federazione e della Confederazione .

3) Non possono essere eletti negli organi Federali più di un componente dello stesso nucleo
familiare.

Àrt. 16 – ASSEMBLEA FEDERALE – POTERI e COMPOSIZIONE

L’Assemblea ha tutti i poteri per:

1)  deliberare le strategie per il conseguimento degli obiettivi programmati dalla Confederazione;

2)  Tutti i componenti svolgono il proprio mandato per tre anni, salvo i casi di cui al seguente comma 5;

3)  E’ composta da:

  • a) Presidente della Federazione.
  • b)     Presidenti Onorari della Federazione.
  • c)     Presidenti delle Associazioni federate.
  • d) Delegati eletti dalle Assemblee delle Associazioni Federate, in numero rapportato ai soci dell’Associazione, secondo le norme art. 5 comma 9 del Regolamento Confederale.
    Fino a 25 soci n° 1 delegato; da 26 a 75 soci n° 2 delegati; da 76 a 125 soci n° 3 delegati, ogni ulteriori 50 soci n° 1 delegato.
  • e) II Rappresentante del Gruppo Regionale “G” (Giovani).
  • f) Rappresentanti di Organizzazioni od Enti Regionali riconosciuti dalla F.C.FVG. come da art. 16.3.h dello Statuto Confederale.

4) Ciascuno dei membri dell’Assemblea Federale ha diritto al voto e non può essere sostituito nell’arco del proprio mandato, se non per i casi di cui al comma 5 del presente articolo.

5) Nell’ipotesi in cui un membro di cui alle lettere a)- e)- d)- e) non partecipi per due Assemblee consecutive senza valida giustificazione sarà dichiarato decaduto d’ufficio.

Art. 17 – ASSEMBLEA FEDERALE – COMPETENZE

1) l’Assemblea si riunisce per:

  • a)      approvare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento Federale;
  • b)            esaminare l’attività svolta ed il raggiungimento degli obiettivi programmati e quelli indicati dalla C.IC.;
  • c)             valutare ed approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Federazione, come richiesto dalTart.5 comma 6 del Regolamento Confederale;
  • d)     determinare, su proposta del Consiglio d’Amministrazione ed autorizzata dalla C.I.C., l’eventuale ammontare della quota annuale Regionale a carico dei soci.
  • e)            eleggere a scrutinio segreto^ fra i suoi componenti e con le modalità dello Statuto e Regolamento Confederale ,  il Presidente Federale, il Consiglio d’Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
  • f)      Verificare ed approvare domande e  Statuti delle Associazioni che richiedono di aderire alla F.C.FVG.

Art. 18 – ASSEMBLEA FEDERALE – SVOLGIMENTO

1)  Presiede l’Assemblea un componente Socio eletto dalla stessa.

2) L’ordine del giorno degli argomenti da discutere è deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.

3) La convocazione deve essere fatta dal Presidente Federale a mezzo lettera raccomandata od altri mezzi consentiti dalle leggi in vigore, da inviare agli aventi diritto, almeno (30) trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

4) L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno e mese, nonché il luogo della riunione, per la prima e per la seconda convocazione; quest’ultima deve avvenire almeno un’ora dopo la prima e nello stesso luogo.

5)  L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

6)  L’Assemblea elegge fra i suoi componenti la Commissione per la verifica dei poteri.

7) Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

8 ) L’Assemblea si riunisce in “seduta straordinaria” con le stesse modalità di convocazione della seduta ordinaria e delibera, alla presenza di almeno i % dei suoi componenti., a maggioranza dei presenti.

9) II Presidente Federale può invitare all’Assemblea, senza diritto di voto, personalità, esperti, giornalisti o altre persone interessate al settore campeggistico.

Art. 19 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1)  I componenti del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al successivo comma 6.

2) Esso è composto:

  • a) Dal Presidente Federale eletto dall’Assemblea.
  • b) Dai Consiglieri eletti dall’Assemblea secondo le modalità indicate dallo Art. 19 Statuto Confederale ed Art. 10 Regolamento Confederale.

3)  II numero dei Consiglieri verrà stabilito dall’Assemblea con un numero minimo di 3 ( tre ) e massimo di 8 (otto) escluso il Presidente in applicazione dell’ ari 5 comma 3 del Regolamento Confederale.

4) Tutti i componenti hanno diritto al voto. Il Consiglio d’Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice-Presidente

5) I componenti del Consiglio devono essere iscritti alla Confederazione da almeno due anni. Sulle nomine delibera l’Assemblea Federale tra i candidati indicati dal Presidente già all’atto della presentazione della sua candidatura, come indicato dall’Alt 10 del Regolamento Confederale

6) Nell’ipotesi in cui un Consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d’ufficio e si provvedere a surrogarlo,con apposita delibera assembleare, con il primo degli supplenti e/o il primo dei non eletti.

7) Il Presidente Federale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione consuntiva, i Presidenti Onorari della Federazione, i Presidenti delle Associazioni Federate, i rappresentanti di altro Organizzazioni Regionali, nonché esperti di sua fiducia.

8 ) La qualifica di componente non può essere delegata durante l’esercizio del mandato.

9) La qualifica di Consigliere d’Amministrazione della Federazione è incompatibile con quella di componente di un qualsiasi altro organo Confederale e/o Federale.

Art. 20 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

1)   Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea.

In particolare:

  • a)  Svolge le azioni di coordinamento e di controllo che si rendono’ necessarie adottando i provvedimenti opportuni a garantirne l’efficacia e l’efficienza.
  • b) Predispone un eventuale Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • c) Predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea Federale.
  • d) Predispone i programmi, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, con le relazioni del Presidente Federale
  • e) Autorizza il Presidente Federale a promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi natura ed a resistere alle stesse, nonché a stipulare contratti nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed a concludere transazioni ed a porre in essere tutti gli altri atti di funzionamento nei limiti fissati dall’Assemblea.
  • f) Adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento delle Associazioni.
  • g) Esprime il parere sulle domande di ammissione o di dimissioni di Associazioni, da inoltrare alla C.I.C. per la definitiva decisione.
  • h) Organizza le strutture della Federazione.
  • i) Convoca le Conferenze delle Associazioni Federate.

3)     Elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Vice-Presidente Vicario e un Vice-Presidente come a successivo art. 23.

Art. 21 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – SVOLGIMENTO

1.  Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente Federale almeno tre volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% + 1 dei suoi componenti.

2. Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; ogni membro del Consiglio d’Amministrazione ha diritto ad un voto.

3.  In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

4. Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono adottate a maggioranza dei partecipanti e sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri nelle materie di competenza,

Art. 22 – PRESIDENTE   FEDERALE

1.  Il Presidente viene eletto dall’Assemblea federale tra i candidati che risultano essere soci adulti da almeno 4 anni, con le modalità e nei termini di cui all’Art. 22 dello Statuto ed Art. 11 del Regolamento Confederale

2.  Ha la rappresentanza legale della Federazione e dura in carica tre anni.

3.  La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Confederazione, nella Federazione e nelle Associazioni federate.

4. In caso di assenza o impedimento le funzioni dì Presidente Federale sono esercitate dal vice-presidente Vicario Federale.

5. In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente Federale, il Consiglio di Amministrazione resta in carica solo per l’ordinaria amministrazione, nel rispetto dell’alt. 23 del presente Statuto e viene presieduto dal vice presidente Vicario

Art. 23 – VICE – PRESIDENTI e VICE – PRESIDENTE VICARIO

1. I vice-Presidenti sono due e vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice-Presidente Vicario assumerà tale incarico su designazione del Consiglio di Amministrazione sentita la proposta del Presidente.

3.  Il Vice-Presidente Vicario assume piene funzioni di Presidente in tutti i casi in cui quest’ultimo è assente o impedito o dimissionario. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente Vicario procede alla convocazione dell’Assemblea entro 60 gg. dalla vacanza della carica al fine di promuovere la nuova elezione.

Art. 24 – PRESIDENTE ONORARIO e SOCI ONORARI

1) Come da art. 24 dello Statuto Confederale rapportato all’ambito regionale della F.C.FVG.

Art. 25 – COMMISSIONI e COMITATI

1.  Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione possono essere istituite Commissioni e Comitati, la cui nomina avverrà dopo la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Federale con ordinanza presidenziale

2. Le Commissioni ed i Comitati hanno funzioni consultive e di collaborazione al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea Federale, oltre che al Presidente Federale, per l’esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Confederale.

Art. 26 – CONFERENZA degli ENTI COLLEGATI

1) Come da art. 26 dello Statuto Confederale rapportato all’ambito regionale della F.C.FVG.

TITOLO VII COLLEGI REVISORI e PROBIVIRI

Art. 27 – COLLEGIO dei   REVISORI

1. Il controllo e la verifica della contabilità generale è affidato ad un Collegio composto di tre
Revisori effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I componenti possono essere rieletti per un successivo mandato. Il loro incarico termina alla scadenza del mandato dell’Assemblea Federale.

2. I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza di uno dei Revisori effettivi di elezione.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori effettivi in occasione della prima riunione collegiale.

3.  L’elezione dei componenti il Collegio è disciplinata dal Regolamento Confederale.

4. I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge e di comportamento previste dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché nel totale rispetto ai principi internazionali di revisione; effettuano i controlli della contabilità della Federazione e il controllo sul conto consuntivo, presentato dal Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione alla Assemblea, redigendo apposita relazione.

5. Non sono ammesse deleghe.

6. L’incompatibilità prevista agli art 15 e 19 / 8 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

Art. 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1.  Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Federale.

2. Ad esso spetta dirimere e decidere, quale amichevole compositore, le controversie  fra Federazione – Associazioni.

  • a) In sede di appello, sui ricorsi contro le decisioni del Coli, dei Probiviri delle Associazioni.
  • b) Sui ricorsi contro i membri degli Organi istituzionali federali di cui al titolo VI;

3. L’Assemblea Federale elegge anche due membri supplenti che entrano in carica per vacanza dei membri effettivi.

4.  Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni espresse dai singoli interessati ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il quale ottenere chiarimenti, informazioni e prove. Lo stesso può sanzionare, secondo la gravita dei fatti accertati, con richiamo scritto riservato o palese, sospensione, cancellazione o radiazione dalla Federazione.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili davanti al Collegio dei Probiviri Confed.

6. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire lo stesso incarico nella Confederazione e nelle Associazioni.

7. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere invitati ad assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione ove ritenuto opportuno dal Consiglio d’Amministrazione per una cognizione diretta delle situazioni;

8. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, in occasione della prima riunione.

9. Non sono ammesse deleghe.

10. L’ incompatibilità prevista all’art. 15 e 19/8 dello statuto vale anche per i membri effettivi del C.

11. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri deve essere approvato dall’Assemblea Federale.

TITOLO VII – RESPONSABILE di STRUTTURA

Art. 29. – SEGRETARIO FEDERALE

1.Il Segretario Federale, nominato dal Consiglio di Amministrazione – su proposta del Presidente federale – segue l’attività dei vari Organi Federali, delle Commissioni e dei Comitati; prepara, con il Presidente Federale, i lavori dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione; assicura l’attuazione delle deliberazioni; cura gli affari generali ed amministrativi.

2. Non ha diritto di voto, non può rivestire altro incarico Federale, viene individuato tra i Soci non facenti patte del Consiglio di Amministrazione (art. 5.8 Regolamento Confederale).

3. II Segretario Federale è segretario dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione.

TITOLO IX – LE RISORSE

Art. 30 – RISORSE   del SISTEMA FEDERALE

1. Tutte le componenti della F.C.FVG. hanno il dovere di contribuire al funzionamento della stessa, corrispondendo le quote federali, secondo le norme di cui al Regolamento.

Art. 31 – PATRIMONIO   FEDERALE

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili di cui è proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni

Art. 32 – PROVENTI

1. Patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi pubblici e privati nonché i proventi comunque derivanti alla Federazione dall’esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini in base ai bilanci preventivi.

2.  I libri sociali sono tenuti secondo le vigenti leggi in materia.

3.  E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X – NORME FINALI

Art. 33 – BILANCI – ESERCIZIO FINANZIARIO

1.  Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio d’Amministrazione e sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il termine di approvazione rispettivamente del 30 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, come per legge, con la relazione del Presidente Federale.

2.  L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

3. Copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo devono essere inviati alle Associazioni almeno trenta giorni utili prima della riunione Assembleare indetta per l’approvazione

4.  Il Conto Consuntivo viene presentato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori per la relazione all’Assemblea e quindi all’Assemblea Federale entro il 30 Giugno (comma 1).

5. Copia dei bilanci, preventivo e consultivo, devono essere inviati alla Confederazione entro 60 giorni dalla approvazione da parte dell’Assemblea Federale, come richiesto dall1 Art. 5 16 del Regolamento Confederale. .. ‘

Art. 34 – MODIFICHE dello STATUTO e del REGOLAMENTO Federale

1.  Il presente Statuto può essere modificato su proposta, dell’Assemblea Federale o su richiesta delle Associazioni federate rappresentanti almeno il 50% + 1 dei Soci, inviata al Presidente Federale. In tale caso il Presidente Federale iscrive la richiesta all’ordine del giorno della IA Assemblea utile.

2. L’Assemblea convocata in seduta straordinaria ed alla presenza di un Notaio, se per legge, si riunisce e delibera, alla presenza di almeno i % dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Regolamento Federale può essere modificato su proposta dall’Assemblea Federale o su proposta del Consiglio d’Amministrazione o delle Associazioni federate rappresentanti almeno il 50% + 1 dei Soci ed inviata al Presidente Federale. In tale caso il Presidente Federale iscrive la richiesta all’ordine del giorno della IA Assemblea utile.

Art. 35 – SCIOGLIMENTO e   LIQUIDAZIONE

1. Per deliberare Io scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti l’Assemblea Federale, e la deliberazione dell’Assemblea Confederale.

2. La Confederazione, disporrà per la devoluzione del patrimonio e la nomina di un Commissario liquidatore.

3. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto secondo la decisione della Confederazione salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

Art 36 – INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA dello STATUTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento valgono nell’ordine lo Statuto Confederale ed il Regolamento Generale Confederale, le norme del Codice Civile Libro I Titolo II capo I e H (Delle persone fisiche, Delle persone giuridiche, Disposizioni generali, Delle associazioni e delle fondazioni).

Art. 37 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Federale del 30 Maggio 2003, entra in vigore con effetto immediato e, dopo la ratifica del presente statuto da parte dell’Assemblea Nazionale Confederale, si dovranno indire le elezioni di tutti gli Organi di Governo e dei Delegati Federali all’Assemblea Nazionale della Confederazione,

3) Le Associazioni Federate Regionali, entro i termini stabiliti dalla Confederazione, dovranno trasmettere alla Sede Nazionale Confederale la delibera della propria Assemblea inerente l’accettazione ed adeguamento del proprio Statuto a quello Confederale ed al Regolamento Generale Confederale.

3) La durata degli organi elettivi della Unione Regionale del Campeggio Friuli Venezia Giulia, nominati nella seduta dell’Assemblea Regionale del 12 Ottobre 2001 in attuazione alle norme dello Statuto della Federazione Italiana Campeggiatori, scade con l’insediamento dell’Assemblea Federale, così come sarà costituita a norma del presente statuto.

xxxxxXXXXXxxxxx

Il presente Statuto della Federazione Campeggiatori Friuli Venezia Giulia, in uno con il Regolamento Federale, è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dell’ U.R.C. F.V.G, del giorno 30 Maggio 2003. 

  • il Segretario dell’ Assembiea – Fiorentale Andea
  • il Presidente l’Assemblea – Bertiato Renzo
  • il Presidente dell’ U.R.C. FVG – Copetti Giuseppe